PROCESSO AI 25 MANIFESTANTI - Le motivazioni

15. Le decisioni sulle azioni civili

Le decisioni sulle azioni civili

1. A seguito della condanna di CC, CM, VV per il delitto di devastazione e saccheggio – contestato al primo al capo 12 n. 4, alla seconda ed al terzo al capo 17 n. 5 - commesso ai danni dell’agenzia n. 84 della parte civile Banca CARIGE s.p.a., questi imputati devono essere condannati a risarcire a quest’ultima i danni conseguenti al reato per il quale vi è condanna.
Le prove raccolte non consentono la completa valutazione e quindi la liquidazione integrale del danno che viene pertanto rinviata all’apposita sede davanti al giudice civile.
Dalle prove documentali acquisite si può ritenere in questa sede dimostrata la sussistenza di un danno patrimoniale nella misura complessiva di Euro 10.000,00.
I tre imputati vanno pertanto condannati in solido tra loro al pagamento a favore della parte civile Banca CARIGE s.p.a. di una provvisionale di Euro 10.000,00 immediatamente esecutiva come per legge.
Gli stessi devono essere anche condannati al pagamento in favore della medesima parte civile delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 12.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A.
DP è stato assolto dal reato ai danni dell’Agenzia della banca CARIGE, pertanto nei suoi confronti la domanda della parte civile non può essere accolta.

2. A seguito della condanna di FL e MM per il delitto di lesioni personali – rispettivamente il primo al capo 41 ed il secondo al capo 63 – ai danni della parte civile CAVATAIO Filippo i due imputati devono essere condannati a risarcire a quest’ultima i danni conseguenti al reato per il quale vi è condanna.
Dagli atti risulta che nell’occorso CAVATAIO riportò uno stato di shock giudicato guaribile in giorni 30.
Le prove raccolte non consentono la completa valutazione e quindi la liquidazione integrale del danno che viene pertanto rinviata all’apposita sede davanti al giudice civile.
Dalle prove documentali acquisite si può ritenere in questa sede dimostrata la sussistenza di un danno morale nella misura complessiva di Euro 2.000,00.
I due imputati vanno pertanto condannati in solido tra loro al pagamento a favore della parte civile CAVATAIO Filippo di una provvisionale di Euro 2.000,00 immediatamente esecutiva come per legge.
Gli stessi devono essere anche condannati al pagamento in favore della medesima parte civile delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A.

3. A seguito della condanna di CM per il delitto di devastazione e saccheggio contestatole al capo 17 n. 9 e costituito dal danneggiamento anche a mezzo incendio della casa Circondariale di Genova Piazzale Marassi, l’imputata deve essere condannata a risarcire alla parte civile Ministero della Giustizia i danni conseguenti al reato per il quale vi è condanna.
Le prove raccolte non consentono la completa valutazione e quindi la liquidazione integrale del danno che viene pertanto rinviata all’apposita sede davanti al giudice civile.
Non è stata richiesta la condanna al pagamento di una provvisionale.
VV non era imputato di questo reato, mentre FA è stato assolto da esso.
La domanda formulata nei loro confronti dalla parte civile Ministero della Giustizia non può essere accolta.

4. BD, CS, CD, DRF, DAF, DAAF, DPA, FA, FTO, MM, PP, TF, CC, DIM, FL, PF hanno riportato condanna per i reati di danneggiamento aggravato ai veicoli blindati dell’Arma dei Carabinieri loro rispettivamente contestati ai capi 12, 29, 32, 48 e 55.
Tutti questi devono anche essere condannati in solido tra loro a risarcire alla parte civile Ministero della Difesa i danni conseguenti al reato per il quale vi è condanna.
FL e MM sono stati altresì condannati per i reati di resistenza aggravata e di lesioni personali ai danni dei Carabinieri CAVATAIO Filippo, PLACANICA Mario e RAFFONE Dario, contestati rispettivamente ai capi 40 e 41 per FL e 62 e 63 per MONAI.
I militari hanno riportato lesioni documentate.
Entrambi gli imputati devono essere condannati in solido tra loro a risarcire alla parte civile Ministero della Difesa i danni conseguenti al reato per il quale vi è condanna.
In entrambi i casi le prove raccolte non consentono la completa valutazione e quindi la liquidazione integrale del danno che viene pertanto rinviata all’apposita sede davanti al giudice civile.
Non è stata richiesta la condanna al pagamento di una provvisionale.
SN, CC, CS sono stati assolti dai reati loro ascritti ai capi 55 per la SN, 14 e 15 per CC, 60 e 61 per CS.
Pertanto la domanda formulata nei loro confronti dalla parte civile Ministero della Difesa non può essere accolta.

5. A seguito della condanna di VA per il reato di lesioni personali ai danni dell’Ispettore di Polizia SANCINETO Antonio, dipendente della parte civile Ministero dell’Interno, l’imputato deve essere condannato a risarcire a quest’ultima i danni conseguenti al reato per il quale vi è condanna.
L’Ispettore SANCINETO ha riportato lesioni personali documentate.
Le prove raccolte non consentono la completa valutazione e quindi la liquidazione integrale del danno che viene pertanto rinviata all’apposita sede davanti al giudice civile.
Non è stata richiesta la condanna al pagamento di una provvisionale.
AC e VA sono stati assolti dai fatti di devastazione, loro contestati al capo 3 n. 6 e 7, pertanto la domanda formulata nei loro confronti dalla parte civile Ministero dell’Interno in relazione a quei fatti non può essere accolta.

6. I reati di cui agli articoli 419 e 337 c.p. per i quali gli imputati AC, VA, CC, CM, VV, DP, DIM, FL, FA, PF, BD, CS, DRF, DAF, DAAF, DPA, FA, FTO, MM, PP, TF, UD, MI sono stati rispettivamente condannati fondano la loro responsabilità civile nei confronti delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’Interno anche per i danni di carattere non patrimoniale da essi derivanti.
La risarcibilità del danno non patrimoniale subito da una persona giuridica a seguito della commissione di un reato è ammessa dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. III 3/10/2007 n. 38290, P.C. in proc. Abdoulaye: “le persone giuridiche e gli enti di fatto sono legittimati a costituirsi parte civile non soltanto quando il danno riguardi un bene su cui gli stessi vantino un diritto patrimoniale, ma più in generale quando il danno coincida con la lesione di un diritto soggettivo, come avviene nel caso in cui offeso sia l'interesse perseguito da un'associazione in riferimento ad una situazione storicamente circostanziata, assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, con l'effetto che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione della personalità o identità del sodalizio”.
Nella specie si ravvisa nei fatti per cui è condanna un danno all’immagine delle due parti civili.
La giurisprudenza ammette la risarcibilità del danno all’immagine dell’Ente pubblico (Corte di Cassazione Sez. VI 4/10/2004 n. 2963, Aiello): “è risarcibile il "danno all'immagine" ad organi del Comune in un'amministrazione locale in cui la gestione della cosa pubblica sia stata caratterizzata da violazioni di norme penali” (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente la legittimazione alla costituzione di P.C. di un consigliere comunale in relazione al danno all'immagine patito dal Comune a causa delle condotte di peculato commesse da Sindaco).
Nello stesso senso si veda anche la sentenza emessa il giorno 1/10/2002 dalla Sez. III della Corte di Cassazione con il n. 35868: “In materia di caccia è legittima la costituzione di parte civile dell'Amministrazione provinciale in un
procedimento per violazione dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, in caso di caccia esercitata con mezzi vietati, atteso che l'esercizio della caccia con mezzi diversi da quelli consentiti determina una illegittima sottrazione al servizio pubblico della tutela dell'ambiente faunistico. Il conseguente danno all'immagine della Provincia, cui compete il dovere di assicurare il corretto esercizio della caccia, legittima la risarcibilità del danno patito dall'ente locale”.
Tanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri quanto il Ministero dell’Interno quali rappresentanti dello Stato hanno subito una sensibile diminuzione di prestigio sia all’interno sia all’esterno del Paese a causa dei gravi e ripetuti disordini che mettendo in pericolo l’ordine pubblico, quindi la sicurezza dei cittadini ne hanno compromesso fortemente l’immagine.
Ciò vale non solo per i fatti ascrivibili ai manifestanti riconducibili al c.d. Blocco Nero, nel senso chiarito in motivazione, ma anche per tutti gli altri fatti oggetto di questo processo.
In particolare il danno sussiste anche a causa delle condotte illecite commesse nel pomeriggio del 20 luglio per i quali gli imputati hanno riportato condanna.
Si è visto come la causa di giustificazione prevista dall’art. 4 D. Lgs. Lgt. 288/1944 esaurisca il proprio effetto da un certo momento ben identificato, corrispondente all’assalto al blindato rimasto in panne nello slargo di Corso Torino.
Da quel momento in poi le condotte di resistenza a pubblico ufficiale tenute da alcuni imputati non trovano più alcuna giustificazione né sul piano del diritto penale né su quello del diritto civile.
Questo fonda la risarcibilità del danno all’immagine subito dalle due parti civili per i fatti illeciti commessi da quel preciso momento in avanti.
Le prove raccolte non consentono la completa valutazione e quindi la liquidazione integrale del danno che viene pertanto rinviata all’apposita sede davanti al giudice civile.
Non è stata richiesta la condanna al pagamento di una provvisionale.

7. Gli imputati di cui sopra devono essere condannati in solido tra loro anche al pagamento in favore delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa e Ministero della Giustizia delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 20.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A.